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Soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti
1. ((Ai fini dellapplicazione del presente codice, le soglie di rilevanza comunitaria sono:))a) euro 5.225.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
b) euro 135.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nellallegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nellallegato VIII;
c) euro 209.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorchè tali appalti concernono prodotti non menzionati nellallegato VIII;
d) euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati allallegato IX.
2. ((Nei settori speciali, le soglie di rilevanza comunitaria sono:))
a) euro 5.225.000 per gli appalti di lavori;
b) euro 418.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
c) euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati allallegato IX.
3. Le soglie di cui al presente articolo sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.
4. Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico di lavori, servizi e forniture è basato sullimporto totale pagabile, al netto dellIVA, valutato dallamministrazione aggiudicatrice o dallente aggiudicatore. Il calcolo tiene conto dellimporto massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara. Quando lamministrazione aggiudicatrice o lente aggiudicatore prevedono premi o pagamenti per i candidati o gli offerenti, ne tengono conto nel calcolo del valore stimato dellappalto.
5. Se unamministrazione aggiudicatrice o un ente aggiudicatore sono composti da unità operative distinte, il calcolo del valore stimato di un appalto tiene conto del valore totale stimato per tutte le singole unità operative. Se ununità operativa distinta è responsabile in modo indipendente del proprio appalto o di determinate categorie di esso, il valore dellappalto può essere stimato con riferimento al valore attribuito dallunità operativa distinta.
6. La scelta del metodo per il calcolo del valore stimato di un appalto o concessione non può essere fatta con lintenzione di escluderlo dallambito di applicazione delle disposizioni del presente codice relative alle soglie europee. Un appalto non può essere frazionato allo scopo di evitare lapplicazione delle norme del presente codice tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
7. Il valore stimato dellappalto è quantificato al momento dellinvio dellavviso di indizione di gara o del bando di gara o, nei casi in cui non sia prevista unindizione di gara, al momento in cui lamministrazione aggiudicatrice o lente aggiudicatore avvia la procedura di affidamento del contratto.
8. Per gli appalti pubblici di lavori il calcolo del valore stimato tiene conto dellimporto dei lavori stessi nonchè del valore complessivo stimato di tutte le forniture e servizi messi a disposizione dellaggiudicatario dallamministrazione aggiudicatrice o dallente aggiudicatore, a condizione che siano necessari allesecuzione dei lavori. Il valore delle forniture o dei servizi non necessari allesecuzione di uno specifico appalto di lavori non può essere aggiunto al valore dellappalto di lavori in modo da sottrarre lacquisto di tali forniture o servizi dallapplicazione delle disposizioni del presente codice.
9. Per i contratti relativi a lavori e servizi:
a) quando unopera prevista o una prestazione di servizi può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano allaggiudicazione di ciascun lotto.
10. Per gli appalti di forniture:
a) quando un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, nellapplicazione delle soglie di cui ai commi 1 e 2 è computato il valore complessivo stimato della totalità di tali lotti;
b) quando il valore cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2, le disposizioni del presente codice si applicano allaggiudicazione di ciascun lotto.
11. In deroga a quanto previsto dai commi 9 e 10, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori possono aggiudicare lappalto per singoli lotti senza applicare le disposizioni del presente codice, quando il valore stimato al netto dellIVA del lotto sia inferiore a euro 80.000 per le forniture o i servizi oppure a euro 1.000.000 per i lavori, purchè il valore cumulato dei lotti aggiudicati non superi il 20 per cento del valore complessivo di tutti i lotti in cui sono stati frazionati lopera prevista, il progetto di acquisizione delle forniture omogenee, o il progetto di prestazione servizi.
12. Se gli appalti pubblici di forniture o di servizi presentano caratteri di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, è posto come base per il calcolo del valore stimato dellappalto:
a) il valore reale complessivo dei contratti analoghi successivi conclusi nel corso dei dodici mesi precedenti o dellesercizio precedente, rettificato, ove possibile, al fine di tenere conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) il valore stimato complessivo dei contratti successivi aggiudicati nel corso dei dodici mesi successivi alla prima consegna o nel corso dellesercizio, se questo è superiore ai dodici mesi.
13. Per gli appalti pubblici di forniture aventi per oggetto la locazione finanziaria, la locazione o lacquisto a riscatto di prodotti, il valore da assumere come base per il calcolo del valore stimato dellappalto è il seguente:
a) per gli appalti pubblici di durata determinata pari o inferiore a dodici mesi, il valore stimato complessivo per la durata dellappalto o, se la durata supera i dodici mesi, il valore complessivo, ivi compreso il valore stimato dellimporto residuo;
b) per gli appalti pubblici di durata indeterminata o che non può essere definita, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
14. Per gli appalti pubblici di servizi, il valore da porre come base per il calcolo del valore stimato dellappalto, a seconda del tipo di servizio, è il seguente:
a) per i servizi assicurativi: il premio da pagare e altre forme di remunerazione;
b) per i servizi bancari e altri servizi finanziari: gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione;
c) per gli appalti riguardanti la progettazione: gli onorari, le commissioni da pagare e altre forme di remunerazione;
d) per gli appalti pubblici di servizi che non fissano un prezzo complessivo:
1) in caso di appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, il valore complessivo stimato per lintera loro durata;
2) in caso di appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, il valore mensile moltiplicato per quarantotto.
15. Il calcolo del valore stimato di un appalto misto di servizi e forniture si fonda sul valore totale dei servizi e delle forniture, prescindendo dalle rispettive quote. Tale calcolo comprende il valore delle operazioni di posa e di installazione.
16. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dellIVA del complesso dei contratti previsti durante lintera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.
17. Nel caso di partenariati per linnovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dellIVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonchè delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.
18. ((Sul valore del contratto di appalto)) viene calcolato limporto dellanticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere allappaltatore entro quindici giorni dalleffettivo inizio ((della prestazione)). Lerogazione dellanticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari allanticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dellanticipazione stessa secondo il cronoprogramma ((della prestazione)). La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce lassicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nellalbo degli intermediari finanziari di cui allarticolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. Limporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso ((della prestazione)), in rapporto al progressivo recupero dellanticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dallanticipazione, con obbligo di restituzione, se lesecuzione ((della prestazione)) non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
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