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Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza
1. Fermo restando quanto stabilito dallarticolo 37 in materia di aggregazione e centralizzazione degli appalti, è istituito presso lANAC, che ne assicura la pubblicità, un apposito elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte anche le centrali di committenza. La qualificazione è conseguita in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce dimporto. Sono iscritti di diritto nellelenco di cui al primo periodo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, compresi i Provveditorati interregionali per le opere pubbliche, CONSIP S.p.a., INVITALIA Agenzia nazionale per lattrazione degli investimenti e lo sviluppo dimpresa S.p.a., nonchè i soggetti aggregatori regionali di cui allarticolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delleconomia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentite lANAC e la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti tecnico organizzativi per liscrizione allelenco di cui al comma 1, in applicazione dei criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione, tra cui, per le centrali di committenza, il carattere di stabilità delle attività e il relativo ambito territoriale. Il decreto definisce, inoltre, le modalità attuative del sistema delle attestazioni di qualificazione e di eventuale aggiornamento e revoca, nonchè la data a decorrere dalla quale entra in vigore il nuovo sistema di qualificazione.
3. La qualificazione ha ad oggetto il complesso delle attività che caratterizzano il processo di acquisizione di un bene, servizio o lavoro in relazione ai seguenti ambiti:
a) capacità di programmazione e progettazione;
b) capacità di affidamento;
c) capacità di verifica sullesecuzione e controllo dellintera procedura, ivi incluso il collaudo e la messa in opera.
4. I requisiti di cui al comma 3 sono individuati sulla base dei seguenti parametri:
a) requisiti di base, quali:
//1) strutture organizzative stabili deputate agli ambiti di cui al comma 3;
//2) presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze in rapporto alle attività di cui al comma 3;
//3) sistema di formazione ed aggiornamento del personale;
//4) numero di gare svolte nel ((quinquennio)) con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo;
//5) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori come stabilito dalla vigente normativa ovvero rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori, secondo gli indici di tempestività indicati dal decreto adottato in attuazione dellarticolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
b) requisiti premianti, quali:
//1) valutazione positiva dellANAC in ordine allattuazione di misure di prevenzione dei rischi di corruzione e promozione della legalità;
//2) presenza di sistemi di gestione della qualità conformi alla norma UNI EN ISO 9001 degli uffici e dei procedimenti di gara, certificati da organismi accreditati per lo specifico scopo ai sensi del regolamento CE 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio;
//3) disponibilità di tecnologie telematiche nella gestione di procedure di gara;
//4) livello di soccombenza nel contenzioso;
//5) applicazione di criteri di sostenibilità ambientale e sociale nellattività di progettazione e affidamento.
//((5-bis) assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti o gestiti dallAutorità, come individuati dalla stessa Autorità ai sensi dellarticolo 213, comma 9;))
//((5-ter) per i lavori, adempimento a quanto previsto dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dellutilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti, e dallarticolo 29, comma 3;)).
((4-bis. Le amministrazioni la cui organizzazione prevede articolazioni, anche territoriali, verificano la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 in capo alle medesime strutture e ne danno comunicazione allANAC per la qualificazione.))
5. La qualificazione conseguita opera per la durata di cinque anni e può essere rivista a seguito di verifica, anche a campione, da parte di ANAC o su richiesta della stazione appaltante.
6. LANAC stabilisce le modalità attuative del sistema di qualificazione, sulla base di quanto previsto dai commi da 1 a 5, ed assegna alle stazioni appaltanti e alle centrali di committenza, anche per le attività ausiliarie, un termine congruo al fine di dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione. Stabilisce, altresì, modalità diversificate che tengano conto delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione.
7. Con il provvedimento di cui al comma 6, lANAC stabilisce altresì i casi in cui può essere disposta la qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta. La qualificazione con riserva ha una durata massima non superiore al termine stabilito per dotarsi dei requisiti necessari alla qualificazione.
8. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, lANAC non rilascia il codice identificativo gara (CIG) alle stazioni appaltanti che procedono allacquisizione di beni, servizi o lavori non rientranti nella qualificazione conseguita. Fino alla predetta data, si applica larticolo 216, comma 10.
9. Una quota parte delle risorse del fondo di cui allarticolo 213, comma 14, attribuite alla stazione appaltante con il decreto di cui al citato comma è destinata dallamministrazione di appartenenza della stazione appaltante premiata al fondo per la remunerazione del risultato dei dirigenti e dei dipendenti appartenenti alle unità organizzative competenti per i procedimenti di cui al presente codice. La valutazione positiva della stazione appaltante viene comunicata dallANAC allamministrazione di appartenenza della stazione appaltante perchè ne tenga comunque conto ai fini della valutazione della performance organizzativa e gestionale dei dipendenti interessati.
10. Dallapplicazione del presente articolo sono esclusi gli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici ((e gli altri soggetti aggiudicatori di cui allarticolo 3, comma 1, lettera g) )).
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