1. Loperatore economico, singolo o in raggruppamento di cui allarticolo 45, per un determinato appalto, puo soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui allarticolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui allarticolo 80, (( )) avvalendosi delle capacita di altri soggetti, ((anche partecipanti)) al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. Per quanto riguarda i criteri relativi allindicazione dei titoli di studio e professionali di cui allallegato XVII, parte II, lettera f), o alle esperienze professionali pertinenti, gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle capacita di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali capacita sono richieste. Loperatore economico che vuole avvalersi delle capacita di altri soggetti allega, oltre alleventuale attestazione SOA dellimpresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da parte di questultima dei requisiti generali di cui allarticolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. Loperatore economico dimostra alla stazione appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dallimpresa ausiliaria con cui questultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dellappalto le risorse necessarie di cui e carente il concorrente. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando lapplicazione dellarticolo 80, comma 12, nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale limpresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dellappalto. (A tal fine, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dallimpresa ausiliaria).
2. Nei settori speciali, se le norme e i criteri oggettivi per lesclusione e la selezione degli operatori economici che richiedono di essere qualificati in un sistema di qualificazione comportano requisiti relativi alle capacita economiche e finanziarie delloperatore economico o alle sue capacita tecniche e professionali, questi può avvalersi, se necessario, della capacità di altri soggetti, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con essi. Resta fermo quanto previsto dal comma 1, periodi secondo e terzo, da intendersi questultimo riferito allambito temporale di validità del sistema di qualificazione.
3. La stazione appaltante verifica, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacita loperatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dellarticolo 80. Essa impone alloperatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione. Nel bando di gara possono essere altresì indicati i casi in cui loperatore economico deve sostituire un soggetto per il quale sussistono motivi non obbligatori di esclusione, purché si tratti di requisiti tecnici.
4. Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali siano direttamente svolti dallofferente o, nel caso di unofferta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.
5. Il concorrente e limpresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dellimporto dellappalto posto a base di gara.
6. E ammesso lavvalimento di più imprese ausiliarie. Lausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.
7. In relazione a ciascuna gara non e consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia limpresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.
8. Il contratto e in ogni caso eseguito dallimpresa che partecipa alla gara, alla quale e rilasciato il certificato di esecuzione, e limpresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
9. In relazione a ciascun affidamento la stazione appaltante esegue in corso desecuzione le verifiche sostanziali circa leffettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dellavvalimento da parte dellimpresa ausiliaria, nonché leffettivo impiego delle risorse medesime nellesecuzione dellappalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso dopera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dellimpresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento ((pena la risoluzione del contratto di appalto)). Ha inoltre lobbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui allarticolo 52 e quelle inerenti allesecuzione dei lavori. La stazione appaltante trasmette allAutorità tutte le dichiarazioni di avvalimento, indicando altresì laggiudicatario, per lesercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.
10. Lavvalimento non e ammesso per soddisfare il requisito delliscrizione allAlbo nazionale dei gestori ambientali di cui allarticolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
11. Non e ammesso lavvalimento qualora nelloggetto dellappalto o della concessione di lavori rientrino (( )) opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore dellopera superi il dieci per cento dellimporto totale dei lavori. ((Con il regolamento di cui allarticolo 216, comma 27-octies)) è definito lelenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la ((qualificazione ai fini dellottenimento dellattestazione di qualificazione degli esecutori di cui allarticolo 84)), che possono essere periodicamente revisionati. ((Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui allarticolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.)) [1]
[1] Vedasi:Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
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